
Con la circolare 28 maggio 2009 n.13 l’Inpdap ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della nuova disciplina recata dall’art. 71 del decreto egge n. 112/2008, precisando che le modifiche normativein materia di trattamento economico delle assenze per malattia non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.
I contributi per la pensione.
Pertanto l’Istituto riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia effettuati dai dipendenti, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 del decreto legge
n. 112/2008, ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali.
Per quanto concerne gli adempimenti contributivi la circolare in esame precisa che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni, l’imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura; conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.
Ugualmente non viene ridotto l’imponibile su cui calcolare il contributo 0,35% da versare a favore della Gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, nonché l’eventuale contribuzione a favore dell’Assicurazione sociale vita.
I trattamenti di fine lavoro. Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr) le modifiche introdotte dall’art. 71 del decreto legge n. 112/2008 nulla hanno innovato.
Perciò le amministrazioni e gli enti datori di lavoro, nel caso di decurtazione della retribuzione
dei dipendenti, devono continuare a versare i contributi sull’intera retribuzione virtuale utile ai
fini di queste prestazioni di fine lavoro.
I contributi per la pensione.
Pertanto l’Istituto riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia effettuati dai dipendenti, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 del decreto legge
n. 112/2008, ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali.
Per quanto concerne gli adempimenti contributivi la circolare in esame precisa che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni, l’imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura; conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.
Ugualmente non viene ridotto l’imponibile su cui calcolare il contributo 0,35% da versare a favore della Gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, nonché l’eventuale contribuzione a favore dell’Assicurazione sociale vita.
I trattamenti di fine lavoro. Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr) le modifiche introdotte dall’art. 71 del decreto legge n. 112/2008 nulla hanno innovato.
Perciò le amministrazioni e gli enti datori di lavoro, nel caso di decurtazione della retribuzione
dei dipendenti, devono continuare a versare i contributi sull’intera retribuzione virtuale utile ai
fini di queste prestazioni di fine lavoro.
Ripreso da Periscopio - Supplemento de "Il Giornale Inpdap"
Per saperne di più, clicca QUì ( link esterno)
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/download/Giornale/periscopion5finale.pdf
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